Cass. civ. n. 10737 del 28 ottobre 1993
Testo massima n. 1
Non è impugnabile con reclamo al presidente della corte di appello il provvedimento con il quale il presidente del tribunale rigetti la istanza di cancellazione del debitore cambiario protestato dallo elenco dei protesti, ai sensi dell'art. 3 L. n. 77 del 1955 (come modificato dall'art. 12 della L. n. 349 del 1973), perché il legislatore non ne ha previsti esplicitamente l'impugnabilità e non essendo esperibile, rispetto a detto provvedimento adottato da un organo giudiziario monocratico, il rimedio previsto dagli artt. 739 e 742 bis c.p.c. per i provvedimenti di volontaria giurisdizione adottati in camera di consiglio.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi