Cass. pen. n. 24556 del 21 maggio 2024

Testo massima n. 1


SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Spese per il compenso dei coadiutori e collaboratori dell’amministratore giudiziario - Criteri diversi di imputazione - Indicazioni.


In tema di misure di prevenzione, le spese afferenti ai compensi erogati per l'attività di coadiutore, in quanto funzionali al corretto esercizio del "munus publicum" ricoperto dall'amministratore giudiziario, devono essere poste a carico dell'Erario, mentre quelle relative all'onorario dei collaboratori del predetto, deputati a svolgere prestazioni necessarie per la conservazione e la redditività dei beni sequestrati, debbono gravare sui costi di gestione, sicché non sono suscettibili di rimborso in caso di successivo dissequestro e, allorché anticipate dallo Stato, determinano, per quest'ultimo, un diritto al loro recupero.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 874 del 2021

Normativa correlata

Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 35 com. 4
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 42 com. 3

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