Cass. pen. n. 24558 del 05 giugno 2024
Testo massima n. 1
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE - Revoca o sostituzione della misura cautelare - Istanza fondata sulle condizioni di salute di cui all'art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen. - Obbligo di disporre una perizia - Sussistenza - Condizioni.
In tema di misure cautelari personali, il giudice, ove, alla stregua degli atti, non intenda accogliere l'istanza di revoca o di sostituzione del vincolo custodiale fondata su una diagnosi di incompatibilità delle condizioni di salute con la detenzione inframuraria, ha l'obbligo di disporre accertamenti medici, da espletarsi nella forma della perizia.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220