Cass. civ. n. 5120 del 22 maggio 1998
Testo massima n. 1
Non è riconoscibile la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia se le opere e la situazione dei luoghi per il suo esercizio non esistevano al tempo dell'appartenenza ad un unico proprietario del fondo, ma sono esecutive del titolo che ha dato origine al frazionamento.