Cass. civ. n. 24573 del 13 settembre 2024

Testo massima n. 1


ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Trattenimento - Misure alternative disposte dal questore - Termine per la convalida - Natura perentoria.


Il termine di quarantotto ore, previsto per la comunicazione al giudice di pace e la successiva convalida, del provvedimento con cui il questore ha disposto misure alternative rispetto al trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza per i rimpatri, ha natura perentoria, con la conseguenza che una convalida disposta successivamente deve essere cassata senza rinvio, essendo già decorso il termine entro il quale la stessa poteva essere emanata.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 18409 del 2023

Normativa correlata

Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1 CORTE COST. PENDENTE

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