Cass. civ. n. 24573 del 13 settembre 2024
Testo massima n. 1
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Trattenimento - Misure alternative disposte dal questore - Termine per la convalida - Natura perentoria.
Il termine di quarantotto ore, previsto per la comunicazione al giudice di pace e la successiva convalida, del provvedimento con cui il questore ha disposto misure alternative rispetto al trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza per i rimpatri, ha natura perentoria, con la conseguenza che una convalida disposta successivamente deve essere cassata senza rinvio, essendo già decorso il termine entro il quale la stessa poteva essere emanata.