Cass. civ. n. 24584 del 13 settembre 2024

Testo massima n. 1


PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI Contributi gestione separata - Prescrizione - Decorrenza - Scadenza dei termini per il pagamento - Differimento del termine ex art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10 giugno 2010 - Rilevanza - Ambito applicativo - Effettiva sottoposizione al regime fiscale degli studi di settore - Irrilevanza.


La prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata INPS decorre dal momento in cui scadono i termini per il loro pagamento e si applica anche il differimento previsto dall'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10/06/2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009, per il quale rileva il fattore oggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile a quelle per le quali sono stati elaborati studi di settore, non già la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al relativo regime fiscale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 10273 del 2021

Normativa correlata

Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 55
Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 18 com. 4
Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 CORTE COST.
DPCM 10/06/2010 art. 1 com. 1

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