Cass. civ. n. 24584 del 13 settembre 2024
Testo massima n. 1
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI Contributi gestione separata - Prescrizione - Decorrenza - Scadenza dei termini per il pagamento - Differimento del termine ex art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10 giugno 2010 - Rilevanza - Ambito applicativo - Effettiva sottoposizione al regime fiscale degli studi di settore - Irrilevanza.
La prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata INPS decorre dal momento in cui scadono i termini per il loro pagamento e si applica anche il differimento previsto dall'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10/06/2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009, per il quale rileva il fattore oggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile a quelle per le quali sono stati elaborati studi di settore, non già la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al relativo regime fiscale.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 18 com. 4
Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 CORTE COST.
DPCM 10/06/2010 art. 1 com. 1