Cass. civ. n. 727 del 14 marzo 1973

Testo massima n. 1


Il giudizio di divisione ereditaria deve svolgersi in ogni grado con la partecipazione di tutti i coeredi, altrimenti la sentenza è inutiliter data, ma il ricorrente per cassazione non ha interesse a denunciare il difetto del contraddittorio nel grado d'appello per omessa citazione di alcuni partecipanti alla comunione, quando la sentenza risulti pronunciata anche nei confronti di costoro e quando, a tutti notificato il successivo ricorso per cassazione, coloro che si assume essere rimasti estranei alla precedente fase, non abbiano fatto valere, in sede di legittimità e secondo l'art. 327 comma 2 c.p.c., il vizio dell'impugnata sentenza, la quale ha così acquistato l'astratta possibilità di passare in giudicato anche per loro.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE