Cass. civ. n. 2231 del 30 marzo 1983
Testo massima n. 1
Qualora sussistano più comunioni, derivanti da titoli diversi, ciascuna di esse comporta il compimento di distinte operazioni divisionali in ordine alle quali non sussiste il litisconsorzio necessario tra i partecipanti alle diverse comunioni, essendo quello previsto dall'art. 784 c.p.c. limitato ai compartecipanti alla comunione derivante da un determinato titolo, senza possibilità di una sua estensione a soggetti che della relativa comunione non fanno parte.