Cass. civ. n. 3812 del 12 giugno 1981

Testo massima n. 1


Nel caso di cessione della quota ereditaria, la qualità di litisconsorte necessario nel giudizio di divisione spetta al cessionario, e non al cedente, atteso che tale qualità, a norma dell'art. 784 c.p.c., si ricollega alla veste di partecipante alla comunione ereditaria, non a quella di erede in sé considerata.

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