Cass. civ. n. 24625 del 14 agosto 2023

Testo massima n. 1


AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA Obbligazione contributiva - Determinazione del reddito professionale netto - Rilevanza - Reddito imponibile ai fini fiscali - Considerazione - Esclusione - Fondamento.


In materia di previdenza forense, ai fini della determinazione dell'obbligazione contributiva occorre far riferimento al reddito professionale netto e non al reddito imponibile ai fini fiscali, ottenuto sottraendo al reddito complessivo - comprensivo di tutti i redditi posseduti dal contribuente in un periodo d'imposta - eventuali oneri deducibili sostenuti, atteso, peraltro, che tra questi, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e), TUIR, figurano proprio i contributi versati alla cassa professionale, sicché non è concettualmente ipotizzabile che l'imponibile contributivo consegua alla deduzione dei contributi stessi.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 32258 del 2018

Normativa correlata

Legge 22/07/1975 num. 319 art. 2 CORTE COST.
Legge 20/09/1980 num. 576 art. 22 com. 2 CORTE COST.
Legge 11/02/1992 num. 141 art. 11
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 3
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 10 com. 1 lett. E CORTE COST.

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