Cass. civ. n. 24627 del 14 agosto 2023

Testo massima n. 1


PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITA' Lavoratori collocati in mobilità - Art. 1, comma 231, l. n. 228 del 2012 - Accesso alla pensione secondo i requisiti vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011 - Condizioni.


Ai lavoratori collocati in mobilità, in applicazione della c.d. "salvaguardia" di cui all'art. 1, comma 231, della l. n. 228 del 2012, spetta il beneficio della possibilità di accedere alla pensione secondo le più favorevoli regole vigenti prima del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011, a condizione che essi, nel corso del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, non abbiano maturato anche i più sfavorevoli requisiti pensionistici introdotti, a far data dal 31.12.2011, dall'art. 24 del citato d.l. n. 201.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 31334 del 2022

Normativa correlata

Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 24 CORTE COST.
Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST.
Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 231 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE