Cass. civ. n. 24629 del 14 agosto 2023
Testo massima n. 1
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI Indennità di mobilità - Anticipazione ex art. 7, comma 5, l. n. 223 del 1991 - Estensione di cui all’art. 7, comma 7, d.l. n. 148 del 1993, conv. con modif. dalla l. n. 236 del 1993 - Applicazione integrale - Fondamento.
In tema di indennità di mobilità, l'estensione a favore dei dipendenti di imprese commerciali con meno di 200 e più di 50 dipendenti ex art. 7, comma 7, del d.l. n. 148 del 1993, conv. con modif. dalla l. n. 236 del 1993, e successive proroghe, opera anche per la corresponsione anticipata di cui all'art. 7, comma 5, l. n. 223 del 1991, in riferimento all'integrale importo spettante e non limitatamente all'anno in cui è stata concessa, senza che rilevi la cancellazione dalle liste di mobilità per effetto dell'esercizio dell'opzione, atteso che il diritto al trattamento matura prima della cancellazione, anche in caso di pagamento dell'indennità in unica soluzione ed in via anticipata.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legge 20/05/1993 num. 148 art. 7 com. 7
Legge 19/07/1993 num. 236 art. 1 CORTE COST.
Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 523 CORTE COST.
Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 19 com. 11 CORTE COST.
Legge 28/01/2009 num. 2 art. 1 CORTE COST.