Cass. civ. n. 24648 del 16 agosto 2023

Testo massima n. 1


CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario nella fase precontrattuale - Rilevanza ai fini della risoluzione del contratto quadro e del singolo ordine di investimento - Condizioni - Fondamento.


In tema di intermediazione finanziaria, l'inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario ben può giustificare tanto la risoluzione del contratto quadro, quanto quella dei singoli ordini, nella misura in cui si riveli idoneo a determinare un'alterazione dell'equilibrio contrattuale, atteso che l'assolvimento di tali obblighi costituisce il ponte endocontrattuale di passaggio tra la funzione di investimento, come resa dal contratto quadro, e i singoli investimenti, come inevitabilmente espressi dai singoli ordini, consistendo, in questa «cinghia di trasmissione», la protezione sostanziale che il sistema vigente viene ad assicurare all'investitore.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 8997 del 2021

Normativa correlata

Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21
Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23 com. 6
Cod. Civ. art. 1453

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