Cass. civ. n. 3509 del 28 maggio 1981

Testo massima n. 1


Per aversi la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia occorre: a) che i due fondi appartenenti ad unico proprietario siano stati posti in una situazione di obiettiva subordinazione o assoggettamento integrante il contenuto di una servitù prediale; b) che tale situazione perduri al momento dell'alienazione del fondo posto in condizione di subordinazione; c) che la servitù risulti in modo non equivoco da segni ed opere idonei a dimostrarlo. L'accertamento di quest'ultimo requisito va effettuato attraverso la ricostruzione storica della situazione dei luoghi al momento dell'alienazione ove tale situazione sia stata successivamente mutata dagli acquirenti.

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