Cass. civ. n. 2468 del 26 gennaio 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE Disciplina ex artt. 44, 89 e 98 ("ratione temporis" vigente) TUIR - Finanziamenti della società partecipante superiori al limite di legge - Effetti.


Qualora i finanziamenti complessivamente erogati o garantiti dalla società partecipante superino il rapporto di quattro ad uno rispetto al patrimonio netto contabile, la disciplina degli artt. 44, 89 e 98 (quest'ultimo nel testo "ratione temporis" vigente) del TUIR - volta a scoraggiare il fenomeno della sottocapitalizzazione - prevede due diversi effetti: per la società partecipata che ha ricevuto il finanziamento, l'indeducibilità degli interessi eccedenti (comprensivi di quelli corrisposti alla partecipata e di quelli corrisposti a terzi ma in ragione di rapporti garantiti dalla partecipante); per la società partecipante che ha erogato o garantito il finanziamento, l'irrilevanza degli interessi percepiti (cioè, riferiti ai soli finanziamenti erogati, con esclusione di quelli garantiti), per il 95 per cento del loro ammontare, alla formazione del reddito, nonché la loro assoggettabilità al medesimo regime fiscale previsto dall'art. 44 TUIR per i dividendi.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 17841 del 2021

Normativa correlata

Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 33 CORTE COST.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 44
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 89
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 98

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