Cass. civ. n. 24723 del 17 agosto 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Attività ultimate dopo la scadenza del termine concesso dal giudice - Riduzione di un terzo degli onorari ex art. 52 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Accertamento dell’imputabilità al consulente del ritardo - Fondamento.


L'art. 52, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui se la prestazione degli ausiliari del magistrato non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato, gli onorari non a tempo sono ridotti di un terzo, va interpretato nel senso che la sanzione della riduzione della remunerazione deve essere applicata previo accertamento che il ritardo nell'espletamento dell'incarico sia imputabile a negligenza del consulente, essendo tale sanzione finalizzata a prevenire comportamenti non virtuosi, nonché indebite dilatazioni dei tempi processuali.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 22158 del 2018

Normativa correlata

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 52 com. 2

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE