Cass. civ. n. 24795 del 16 settembre 2024

Testo massima n. 1


FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Assegno divorzile - Funzione compensativo-perequativa - Contributo fornito ai bisogni della famiglia - Prova del coniuge richiedente - Contenuto - Conseguenze.


In tema di scioglimento del matrimonio, l'assegno divorzile, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 35434 del 2023

Normativa correlata

Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST.

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