Avvocato.it

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5564 del 13 aprile 2001

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5564 del 13 aprile 2001

Testo massima n. 1

Il proprietario del fondo servente può recingere la sua proprietà, ancorché gravata da un diritto di servitù di passaggio, per tutelare indirettamente anche i suoi diritti alla sicurezza e alla riservatezza, se, conformemente alla disposizione dell’art. 1064 c.c. il transito per l’
utilitas del fondo dominante è libero e comodo: né viola l’art. 833 c.c. se nella chiusura non è configurabile un atto emulativo.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze