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Art. 1064 — Estensione del diritto di servitù

Art. 1064 — Estensione del diritto di servitù

Il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne.

Se il fondo viene chiuso, il proprietario deve lasciarne libero e comodo l’ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda necessario il passaggio per il fondo stesso.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 7564/2017

L’estensione di una servitù convenzionale e le modalità del suo esercizio devono essere desunte dal titolo, da interpretarsi secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.; tuttavia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1063, 1064 e 1065 c.c., ove la convenzione manchi di sufficienti indicazioni, divengono operanti i criteri di legge, in forza dei quali il diritto comprende quanto necessario per farne uso e deve essere esercitato in modo da consentire di soddisfare il bisogno del fondo dominante, con il minor aggravio per il fondo servente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, con riferimento ad un contratto contenente una generica descrizione delle modalità di esercizio di una servitù, aveva ritenuto insussistente l’interesse ad una pronuncia giudiziale di accertamento ritenendo che le modalità realizzative della strada destinata al transito fossero rimesse all’iniziativa attuativa dello stesso proprietario del fondo dominante).

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Cass. civ. n. 216/2015

In tema di servitù prediali, l’estensione e le modalità di esercizio del diritto, ove non siano desumibili dal titolo, devono essere individuate mediante i criteri previsti dagli artt. 1064 cod. civ., secondo cui il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne, e 1065 cod. civ., per il quale la servitù è costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso il diritto del titolare di una servitù di passaggio su una strada carraia, destinata ad uso agricolo, ad asfaltare la strada medesima, sul rilievo che la realizzazione dell’asfaltatura, non prevista nel titolo, non era necessaria ai fini del predetto uso).

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Cass. civ. n. 21129/2012

Il conflitto tra il proprietario del fondo servente, cui è assicurata dall’art. 841 c.c. la facoltà di chiusura del fondo, e il titolare della servitù di passaggio è regolato dall’art. 1064, secondo comma, c.c., nel senso di garantire a quest’ultimo il libero e comodo esercizio della servitù, in base ad un bilanciamento che tenga conto del contenuto specifico del diritto reale di godimento, delle precedenti modalità del suo esercizio, dello stato e della configurazione dei luoghi. Ne consegue che, con riguardo a domanda proposta da un parroco, quale rappresentante legale di una determinata comunità di fedeli, al fine di ottenere la rimozione di opere di recinzione apposte su di una strada, sulla quale la chiesa, appartenente alla parrocchia, ha diritto di passaggio, il giudice, nel valutare in quale misura le modalità di chiusura del fondo finiscano per compromettere tale diritto, deve considerare come lo stesso passaggio sia funzionale all’esercizio della fondamentale ed inviolabile libertà religiosa dei frequentatori del luogo di culto, che il parroco è legittimato a far valere in giudizio.

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Cass. civ. n. 14179/2011

In tema di servitù di passaggio, rientra nel diritto del proprietario del fondo servente l’esercizio della facoltà di apportare modifiche al proprio fondo e di apporvi un cancello per impedire l’accesso ai non aventi diritto, pur se dall’esercizio di tale diritto possano derivare disagi minimi e trascurabili al proprietario del fondo dominante in relazione alle pregresse modalità di transito. Ne consegue che, ove non dimostrato in concreto dal proprietario del fondo dominante al quale venga consegnata la chiave di apertura del cancello l’aggravamento o l’ostacolo all’esercizio della servitù, questi non può pretendere l’apposizione del meccanismo di apertura automatico con telecomando a distanza o di altro similare rimedio, peraltro in contrasto col principio “servitus in faciendo consistere nequit”.

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Cass. civ. n. 14178/2011

Poiché la servitù di presa d’acqua comprende la facoltà di accedere al fondo servente al fine di esercitare il diritto di attingimento, pur conservando il proprietario del fondo servente la facoltà di chiudere o recintare il proprio fondo, tale recinzione deve essere effettuata in modo che il diritto del proprietario del fondo dominante, come quello del possessore, non ne risulti impedito o limitato, derivandone diversamente spoglio o turbativa del possesso, contro i quali è data la tutela prevista dagli artt. 1168 e 1170 c.c.. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione ad una servitù di attingimento di acqua, aveva ritenuto di dover qualificare come semplice molestia l’attività del proprietario del fondo servente che aveva apposto un cancello con lucchetto sul proprio terreno, esigendo in tal modo dal proprietario del fondo dominante il requisito dell’annualità del possesso).

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Cass. civ. n. 10907/2011

La servitù costituita a favore di un determinato fondo, ove ad esso ne venga unito un altro, non si estende a favore di quest’ultimo, dovendo i due fondi riuniti rimanere distinti ai fini della servitù, senza, tuttavia, che al “dominus” del nuovo e più esteso fondo, come tale legittimato a muoversi in ogni parte del medesimo, ne possa essere imposta la divisione allo scopo di salvaguardare il fondo servente, la cui tutela può rinvenirsi solo nell’art. 1067 c.c., in caso di uso della servitù divenuto più oneroso.

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Cass. civ. n. 17875/2003

In tema di servitù di passaggio carraio, proprietario, che abbia chiuso il fondo servente dotandolo di cancello automatico, è tenuto all’installazione di un citofono per garantire, ai sensi dell’art. 1064 secondo comma c.c., il diritto al libero e comodo accesso al fondo da parte del proprietario del fondo dominante e dei terzi — da lui autorizzati nei limiti della normalità — senza che ciò comporti alcun ampliamento delle facoltà del proprietario del fondo dominante con aggravamento della servitù.

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Cass. civ. n. 5564/2001

Il proprietario del fondo servente può recingere la sua proprietà, ancorché gravata da un diritto di servitù di passaggio, per tutelare indirettamente anche i suoi diritti alla sicurezza e alla riservatezza, se, conformemente alla disposizione dell’art. 1064 c.c. il transito per l’
utilitas del fondo dominante è libero e comodo: né viola l’art. 833 c.c. se nella chiusura non è configurabile un atto emulativo.

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Cass. civ. n. 3804/1995

Il proprietario del fondo servente ha diritto di chiudere o recintare il proprio fondo lasciando «libero e comodo l’ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda necessario il passaggio per il fondo stesso» (art. 1064 c.c.) e può, quindi, anche collocare un cancello sull’ingresso del suo fondo se, consegnandone le chiavi, non arrechi, in concreto, al proprietario del fondo dominante un disagio maggiore di quello, del tutto trascurabile, legato alla necessità di custodire le chiavi e di servirsene per la chiusura ed apertura del cancello, e se, in altri termini, avuto riguardo all’uso diretto ed indiretto della servitù da parte del fondo dominante, non renda più gravoso l’esercizio della servitù medesima.

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Cass. civ. n. 1497/1994

Poiché la servitù di acquedotto comprende la facoltà, quale adminiculum servitutis, di accedere al fondo servente al fine di controllare lo stato dei canali e delle tubazioni dell’acqua, operare i necessari spurghi e procedere alle riparazioni occorrenti per il conseguimento dell’utilitas in cui essa si sostanzia, il possesso della servitù si estende anche ai manufatti e alle opere esistenti nel fondo servente. Pertanto, pur conservando il proprietario del fondo servente la facoltà di recintare il proprio fondo, tale recinzione deve essere effettuata in modo che il diritto del proprietario del fondo dominante, come quello del possessore, non ne risulti impedito o limitato (art. 1064 c.c.), derivandone diversamente spoglio o turbativa del possesso, contro i quali è data la tutela prevista dagli artt. 1168 e 1170 c.c.

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Cass. civ. n. 5455/1989

L’esistenza di una servitù, pur comportando la restrizione delle facoltà di godimento del fondo servente, non impedisce al suo proprietario, anche quando il fondo è gravato da servitù di passaggio, di operare la chiusura del fondo stesso, essendogli riconosciuta tale facoltà dal combinato disposto degli artt. 841 e 1064 c.c., purché dalla chiusura non derivino restrizioni al contenuto della servitù e si adottino mezzi idonei ad assicurare al titolare di essa la libera esplicazione del proprio diritto, sia pure con un minimo e trascurabile disagio.

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Cass. civ. n. 4548/1989

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 841 e 1064 c.c., il proprietario del fondo gravata da servitù di passaggio ha facoltà di chiuderlo, ma deve lasciare libero e comodo l’ingresso ed il transito al proprietario del fondo dominante, con la conseguenza che l’apposizione di un cancello ancorché accompagnata dalla dazione delle chiavi al proprietario del fondo dominante non comporta soltanto un minimo ed ammissibile sacrificio per quest’ultimo ove anziché consentire normalmente il libero passaggio di tutte le persone che devono servirsi del passaggio stesso per l’utilità e la comodità del fondo dominante importi in relazione allo stato dei luoghi una limitazione sostanziale al contenuto della servitù determinando una situazione di scomodità e di grave disagio per il fondo dominante. (In base al suddetto principio la S.C. ha confermato la decisione del merito che aveva ritenuto che stante la distanza del cancello e la mancanza di un campanello e di un congegno di apertura a distanza, il proprietario del fondo dominante sarebbe stato costretto a particolari attività per l’apertura e la chiusura del cancello stesso e quindi ad esporsi a disagi e pericoli).

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Cass. civ. n. 743/1986

Ai sensi della norma dell’art. 841 c.c. il proprietario ha il diritto di chiudere il suo fondo, purché su questo non gravi una servitù che renda necessario il passaggio sul fondo stesso, in quanto in tale ipotesi l’esistenza della servitù va rispettata integralmente, non potendo la diminuzione o restrizione dell’esercizio del transito essere imposta a iniziativa unilaterale del titolare del fondo servente. (Nella specie, in base al surriportato principio, la Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici del merito che aveva ritenuto che il proprietario del fondo, sulla cui intera superficie gravava il diritto di servitù di passaggio, non potesse recingere il fondo stesso, limitando il transito del proprietario del fondo dominante attraverso un varco lasciato nel muro di recinzione).

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