14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2125 del 31 gennaio 2014
Testo massima n. 1
In tema di ricorso per cassazione, il divieto di cui all’art. 372 cod. proc. civ. di produrre nuovi documenti nel giudizio di cassazione – fatta eccezione per quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso – non riguarda gli atti e i documenti già facenti parte del fascicolo d’ufficio o di parte di un precedente grado del processo. Ne consegue che la parte che abbia prodotto nel giudizio di merito la fotocopia di un documento, può produrre in cassazione l’originale [ nella specie, sentenza impugnata con relata di notifica ], senza che la sostituzione implichi produzione di un documento nuovo.
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