14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11261 del 21 maggio 2014
Testo massima n. 1
Nel giudizio di legittimità, l’attività di notificazione dell’elenco delle produzioni, di cui all’art. 372 cod. proc. civ., deve essere effettuata su impulso del difensore munito della procura speciale e non di quello soltanto domiciliatario, con la conseguenza che, la notificazione effettuata da quest’ultimo ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53 [ il cui art. 1 attribuisce il potere notificatorio al difensore munito di procura ] è nulla. Tuttavia, se la controparte contraddice sulle risultanze della produzione senza lamentare e dimostrare il pregiudizio che la eccepita nullità le avrebbe arrecato quanto alla possibilità di svolgere il contraddittorio sui documenti nella sua pienezza, la nullità stessa rimane sanata e la produzione deve considerarsi esaminabile dalla Corte.
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