Cass. civ. n. 5455 del 9 dicembre 1989
Testo massima n. 1
L'esistenza di una servitù, pur comportando la restrizione delle facoltà di godimento del fondo servente, non impedisce al suo proprietario, anche quando il fondo è gravato da servitù di passaggio, di operare la chiusura del fondo stesso, essendogli riconosciuta tale facoltà dal combinato disposto degli artt. 841 e 1064 c.c., purché dalla chiusura non derivino restrizioni al contenuto della servitù e si adottino mezzi idonei ad assicurare al titolare di essa la libera esplicazione del proprio diritto, sia pure con un minimo e trascurabile disagio.
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