Cass. civ. n. 743 del 6 febbraio 1986

Testo massima n. 1


Ai sensi della norma dell'art. 841 c.c. il proprietario ha il diritto di chiudere il suo fondo, purché su questo non gravi una servitù che renda necessario il passaggio sul fondo stesso, in quanto in tale ipotesi l'esistenza della servitù va rispettata integralmente, non potendo la diminuzione o restrizione dell'esercizio del transito essere imposta a iniziativa unilaterale del titolare del fondo servente. (Nella specie, in base al surriportato principio, la Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici del merito che aveva ritenuto che il proprietario del fondo, sulla cui intera superficie gravava il diritto di servitù di passaggio, non potesse recingere il fondo stesso, limitando il transito del proprietario del fondo dominante attraverso un varco lasciato nel muro di recinzione).

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