Cass. pen. n. 24873 del 21 aprile 2023
Testo massima n. 1
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - MISURA DI SICUREZZA - Applicazione di misura di sicurezza personale - Soggetto condannato per associazione per delinquere di tipo mafioso - Accertamento in concreto dell'effettiva pericolosità del condannato - Necessità - Sussistenza - Criteri - Indicazione.
In tema di misure di sicurezza, dopo la modifica introdotta dall'art. 31, comma 2, legge 10 ottobre 1986, n. 633, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, la loro applicazione, ivi compresa quella prevista dall'art. 417 cod. pen., può essere disposta, anche da parte del giudice della cognizione, soltanto dopo l'espresso positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale del condannato, da accertarsi in concreto sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., globalmente valutati, senza possibilità di far ricorso ad alcuna forma di presunzione giuridica, ancorché qualificata come semplice.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Cod. Pen. art. 417
Legge 10/10/1986 num. 633 art. 31 com. 2