Cass. civ. n. 3491 del 14 febbraio 2014
Testo massima n. 1
In materia previdenziale, l'obbligazione contributiva ha quale soggetto attivo l'ente assicuratore e quale soggetto passivo il datore di lavoro, debitore dei contributi nell'intero. Ne consegue che il lavoratore non è legittimato ad agire nei confronti dell'Istituto previdenziale per accertare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, né può chiedere di sostituirsi al datore di lavoro nel pagamento dei contributi, residuando in suo favore, nel caso di omissione contributiva, il rimedio dell'art. 2116 cod. civ. e la facoltà di chiedere all'INPS la costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13 della legge 12 agosto del 1962, n. 1138. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto due lavoratrici legittimate all'impugnazione di un verbale di accertamento dell'INPS, elevato nei confronti del loro datore di lavoro, relativo all'annullamento della contribuzione per i periodi di lavoro da loro prestati nell'ambito dell'impresa familiare).
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