Cass. civ. n. 10667 del 15 maggio 2014

Testo massima n. 1


L'indennità di rischio radiologico ha natura retributiva-indennitaria, in quanto finalizzata a compensare una prestazione sanitaria resa in peculiari condizioni e ambienti lavorativi, senza che rilevino profili risarcitori derivanti dall'assorbimento delle radiazioni o dall'inadempimento di obblighi di prevenzione del datore di lavoro. Ne consegue che sulla somma corrisposta a detto titolo, qualora il relativo credito non sia maturato entro il 31 dicembre 1994, non sono cumulabili interessi e rivalutazione monetaria, in applicazione dell'art. 22, comma 36, della legge 24 dicembre 1994, n. 724.

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