Cass. pen. n. 11259 del 26 ottobre 1998

Testo massima n. 1


Il reato di concussione può commettersi per costrizione o per induzione, prospettandosi alla vittima, nel primo caso, in modo univoco anche se non esplicito, un male ingiusto, e ponendola di fronte all'alternativa di accettarlo o evitarlo con l'indebita promessa o dazione, e, nel secondo caso — in cui manca tale prospettazione — raggiungendo lo scopo di ottenere il medesimo risultato illecito attraverso un'opera di suggestione o di frode.

Testo massima n. 2


La distinzione tra concussione e truffa, che si pone solamente in riferimento alla concussione per induzione, va individuata nel fatto che nella concussione il privato mantiene la consapevolezza di dare o promettere qualcosa di non dovuto, mentre nella truffa la vittima viene indotta in errore dal soggetto qualificato circa la doverosità oggettiva delle somme o delle utilità date o promesse.

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