Cass. civ. n. 24950 del 17 settembre 2024

Testo massima n. 1


PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Diritto all'APE sociale ex art. 1, comma 179, della l. n. 232 del 2016 - Presupposti - Stato di disoccupazione - Cessata percezione dell’indennità di disoccupazione.


Ai fini del riconoscimento del diritto al godimento del cd. APE sociale (anticipo pensionistico) ex art. 1, comma 179, della l. n. 232 del 2016, il richiedente deve essere disoccupato e non percepire più - quando ne abbia in precedenza beneficiato - l'indennità di disoccupazione.

Nessuna massima correlata

Normativa correlata

Legge 11/12/2016 num. 232 art. 1 com. 179 CORTE COST.

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