Cass. civ. n. 24972 del 21 agosto 2023
Testo massima n. 1
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - AFFIDAMENTO DEI FIGLI Grave conflittualità tra le parti - Esame da parte del giudice delle ragioni di tale conflittualità - Rilevanza ai fini della valutazione dell’interesse del minore - Fattispecie.
In materia di affidamento dei minori, il giudice deve prendere in esame le ragioni della conflittualità tra i genitori, qualora sussistente, senza limitarsi a dare rilievo alla medesima per giustificare un affidamento ai servizi sociali, in quanto l'individuazione dei motivi che hanno determinato e continuano a determinare tale conflittualità influisce sulla valutazione della capacità genitoriale, che deve essere improntata al perseguimento del migliore interesse del minore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel confermare l'affidamento della minore al servizio sociale, aveva attribuito rilevanza decisiva alla conflittualità tra i genitori, senza considerare che tale condizione derivava dal fatto che, mentre il padre della minore aveva deciso di allontanarsi da un ambiente criminale cui in passato aveva aderito, collaborando con la giustizia, la madre non aveva condiviso tale scelta, mantenendo legami con il sodalizio criminale).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 315 bis
Cod. Civ. art. 316 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 337 bis
Cod. Civ. art. 337 ter
Costituzione art. 2 CORTE COST.
Costituzione art. 29
Costituzione art. 30
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.