Cass. civ. n. 810 del 16 gennaio 2014
Testo massima n. 1
L'art. 704 cod. proc. civ., devolvendo la competenza per la domanda possessoria al giudice del giudizio petitorio, deroga alla regola generale della competenza in materia possessoria e non è applicabile, quindi, oltre i casi in esso considerati, che presuppongono la connessione oggettiva delle due cause, l'anteriorità del giudizio petitorio rispetto all'accadimento dei fatti dedotti come lesivi del possesso e l'identità soggettiva delle parti, la quale ricorre quando tutte le parti del giudizio possessorio siano presenti nel giudizio petitorio, essendo irrilevante soltanto che a quest'ultimo partecipino anche altri soggetti.
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