Art. 704 – Codice di procedura civile – Domande di provvedimento possessorio nel corso di giudizio petitorio

Ogni domanda relativa al possesso [c.c. 1140], per fatti che avvengono durante la pendenza del giudizio petitorio, deve essere proposta davanti al giudice di quest'ultimo.

La reintegrazione del possesso può essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell'articolo 703, il quale dà i provvedimenti temporanei indispensabili e rimette le parti davanti al giudice del petitorio.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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