Cass. civ. n. 24995 del 17 settembre 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE Accesso domiciliare - Decreto di autorizzazione del P.M. - Diritto del contribuente di conoscere la motivazione - Diniego dell’Amministrazione - Conseguenze - Nullità dell'avviso di accertamento - Esclusione - Fondamento.


In tema di accessi, ispezioni e verifiche, previste in materia di IVA dall'art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, richiamato, per le imposte dirette, dall'art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973, il diniego dell'Amministrazione all'istanza del ricorrente di conoscere la motivazione del decreto con cui il Procuratore della Repubblica ha autorizzato l'accesso domiciliare non comporta di per sé, in assenza di un'espressa normativa, la nullità dell'avviso di accertamento, poiché il diritto di accedere a tali informazioni deve essere contemperato con gli interessi protetti dal segreto istruttorio opposto ex art. 329 c.p.p., che ha, comunque, una durata limitata e può essere contestato dal ricorrente, dimostrando come abbia potuto influenzare l'esito dell'accertamento nei propri confronti, mediante un concreto ed apprezzabile nocumento al diritto di difesa.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 23824 del 2017

Normativa correlata

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 329

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