Cass. civ. n. 25013 del 22 agosto 2023
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Cessione di beni riqualificata in cessione di azienda - Assoggettamento ad imposta di registro anziché ad IVA - Diritto al rimborso dell’IVA pagata dal cedente - Condizioni - Termine di decadenza - Due anni dal provvedimento definitivo di riqualificazione.
In tema di rimborso IVA, la riqualificazione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di una cessione di beni (nella specie, rimanenze di magazzino) come cessione d'azienda, con assoggettamento ad imposta di registro, anziché ad IVA, attribuisce al cedente, che abbia assolto l'IVA senza che il cessionario gli abbia corrisposto quanto addebitatogli in rivalsa, il diritto al rimborso, in conformità ai principi unionali di neutralità ed effettività, nei due anni dalla definitività del provvedimento, ai sensi dell'art. 30-ter, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, non ostandovi l'impossibilità di adempiere all'obbligazione, prevista da detto comma, di restituzione al cessionario, purché, in ragione della rettifica della detrazione dell'IVA ad opera di questi, non ne derivi pregiudizio all'erario.