Cass. pen. n. 25013 del 21 giugno 2024

Testo massima n. 1


RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Mandato di arresto europeo - Durata quinquennale del radicamento del consegnando sul territorio nazionale - Computabilità della permanenza antecedente al reato - Sussistenza.


In tema di mandato di arresto europeo, al fine di verificare il radicamento almeno quinquennale della persona richiesta sul territorio nazionale, quale motivo di rifiuto facoltativo della consegna di cui all'art. 18-bis, comma 2-bis, legge 22 aprile 2005, n. 69, introdotto dall'art. 18-bis, comma 1, lett. a), n. 2), d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 103, deve computarsi non solo il lasso temporale di permanenza in Italia successivo alla commissione del reato oggetto del mandato, ma anche quello antecedente la sua perpetrazione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 18124 del 2021

Normativa correlata

Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 bis com. 2 CORTE COST.
Decreto Legge 13/06/2023 num. 69 art. 18 bis com. 1 lett. A)
Legge 10/08/2023 num. 103 art. 1
Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 4 com. 6

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