Cass. pen. n. 25034 del 16 marzo 2023

Testo massima n. 1


REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - Bancarotta fraudolenta documentale - Occultamento di scritture contabili - Danno patrimoniale di speciale tenuità - Configurabilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.


In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili non consente l'applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall'art. 219, comma 3, legge fall., qualora, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell'impresa fallita, impedisca la stessa dimostrazione del danno causato alla massa creditoria in seguito all'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che il danno causato fosse particolarmente tenue in ragione dell'elevato ammontare del passivo accertato, che lasciava intendere che le dimensioni dell'impresa non erano contenute).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 7888 del 2019

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 219 com. 3 CORTE COST.

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