Cass. pen. n. 25035 del 16 marzo 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Disciplina emergenziale - Giudizio di legittimità - Ricorso dell'imputato - Rigetto - Tardivo deposito delle conclusioni scritte della parte civile - Diritto alla rifusione delle spese processuali - Esclusione - Ragioni.


Nel giudizio di legittimità celebrato ai sensi dell'art. 23-bis d.lgs. 29 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nel caso in cui il ricorso dell'imputato sia rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile che abbia depositato tardivamente le proprie conclusioni non ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali, in quanto la sua posizione è assimilabile a quella della parte non comparsa personalmente all'udienza pubblica.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 13434 del 2021

Normativa correlata

Decr. Pres. Cam. Dep. 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis
Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST. PENDENTE

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