Cass. pen. n. 25036 del 16 aprile 2024
Testo massima n. 1
SENTENZA - CONDANNA - DANNI - CONDANNA GENERICA - Condanna generica al risarcimento del danno in primo grado - Omesso appello della parte civile - Liquidazione del danno in appello - Vizio di ultrapetizione - Insussistenza - Condizioni.
In caso di condanna generica al risarcimento del danno disposta in primo grado, ove il relativo capo sia stato devoluto al giudice di secondo grado, questi può procedere, anche in assenza di appello della parte civile, alla liquidazione del danno dovuto dall'imputato, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597