Cass. civ. n. 2628 del 26 aprile 1984
Testo massima n. 1
In tema di tutela possessoria di servitù la reintegrazione di questa è legittimamente disposta in riferimento alle modalità di esercizio nell'anno precedente, ancorché sia stata richiesta nei limiti del pregresso esercizio, atteso che nelle questioni di possesso delle servitù trova applicazione la normativa dell'art. 1066 c.c., secondo cui, per determinare la misura e le modalità dell'esercizio, bisogna avere riguardo alla pratica dell'anno precedente ovvero dell'ultimo godimento, qualora si tratti di servitù esercitate a intervalli maggiori di un anno.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi