Art. 1066 – Codice civile – Possesso delle servitù

Nelle questioni di possesso delle servitù si ha riguardo alla pratica dell'anno antecedente e, se si tratta di servitù esercitate a intervalli maggiori di un anno, si ha riguardo alla pratica dell'ultimo godimento.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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