Cass. civ. n. 25043 del 18 settembre 2024
Testo massima n. 1
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Indagini bancarie - Accrediti e addebiti in conto corrente - Presunzione ex artt. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 32 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Prova contraria a carico del contribuente - Contenuto - Fattispecie.
In tema di accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente, sia in accredito che in addebito, si presumono, ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dell'art. 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, riferiti alla sua attività economica, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l'acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, spettando all'interessato fornire la prova contraria che gli stessi non si riferiscono ad operazioni imponibili. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ridotto forfettariamente di un terzo l'imponibile accertato in base alle movimentazioni bancarie, non giustificate dal contribuente, per il semplice fatto che le indagini bancarie avevano interessato anche i conti correnti intestati a due familiari del contribuente).
Massime precedenti
Normativa correlata
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 31 com. 1