Cass. pen. n. 29 del 2 gennaio 2014
Testo massima n. 1
La contestualità della vidimazione per autentica non costituisce requisito essenziale di affidabilità dell'atto, se il professionista sia in grado autonomamente di attestare la genuinità della sottoscrizione e la sua riconducibilità al proprio assistito, attestazione di cui, con la sottoscrizione dell'atto si assume la responsabilità. (Fattispecie relativa a mancanza di contestualità tra sottoscrizione della procura speciale da parte dell'interessato e sua autenticazione da parte del difensore).