Cass. pen. n. 6958 del 23 febbraio 2011

Testo massima n. 1


Il reato di frode informatica aggravata, commesso in danno di un ente pubblico, si consuma nel momento in cui il soggetto agente (nella specie: il pubblico dipendente infedele) interviene, senza averne titolo, sui dati del sistema informatico, alterandone, quindi, il funzionamento.

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