Cass. civ. n. 25095 del 23 agosto 2023
Testo massima n. 1
TRIBUTI (IN GENERALE) - DECADENZA IVA - Prestatore di un servizio ritenuto fuori campo IVA - Diritto al rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria - Imposta rimborsata al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo - Termine biennale di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Non applicazione - Fondamento.
In materia di IVA, il prestatore di un servizio, ritenuto fuori campo IVA ex art. 8, comma 35, della l. n. 633 del 1972, può chiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso dell'imposta indebitamente versata dopo il decorso del termine di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, sebbene esclusivamente per quell'imposta che egli abbia assolto e che il committente abbia a sua volta effettivamente corrisposto all'erario in esecuzione di un provvedimento coattivo, quale è l'atto impositivo emesso nei suoi confronti e divenuto definitivo, poiché, secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza del 15 dicembre 2011, causa C-427/10), il principio di effettività del diritto comunitario, pur non ostando ad una normativa nazionale in materia di ripetizione dell'indebito che preveda un termine di prescrizione per il committente più lungo di quello di decadenza per il prestatore del servizio, non è soddisfatto quando l'applicazione di tale disciplina abbia la conseguenza di privare completamente il soggetto passivo del diritto di ottenere dall'Amministrazione finanziaria il rimborso dell'IVA non dovuta.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.