Cass. pen. n. 2376 del 20 febbraio 1987
Testo massima n. 1
Anche il silenzio può significare dissimulazione del proprio stato di insolvenza quando — come nella specie relativa ad omesso pagamento di pedaggio autostradale — l'agente assuma un'obbligazione senza necessità di contrattazione, ma con un comportamento rituale e questo sia idoneo ad ingannare la controparte sulle sue reali intenzioni.