Art. 641 – Codice penale – Insolvenza fraudolenta

Chiunque, dissimulando il proprio stato d'insolvenza [2221, 2540] , contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa [120], qualora l'obbligazione non sia adempiuta , con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 516.

L'adempimento dell'obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato [649].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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