Cass. pen. n. 5196 del 6 giugno 1986

Testo massima n. 1


Il reato di insolvenza fraudolenta si consuma non nel momento in cui viene contratta l'obbligazione o in quello in cui viene a manifestarsi lo stato di insolvenza, bensì in quello dell'inadempimento, che costituisce l'ultima fase dell'iter criminoso. Occorre, quindi, accertare, ai fini della determinazione del momento consumativo del delitto previsto dall'art. 641 c.p., la data dell'inadempimento in base alle norme che disciplinano, in materia civile, l'adempimento delle obbligazioni, con particolare riguardo al termine per adempiere.

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