Cass. pen. n. 25124 del 07 marzo 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Sentenza di assoluzione - Riforma in appello - Annullamento con rinvio - Obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva - Assunzione della prova davanti allo stesso giudice-persona fisica - Sussistenza - Ragioni.
Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sentenza di appello che abbia ribaltato la sentenza di assoluzione di primo grado, la necessaria rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, mediante nuova assunzione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, deve avvenire davanti al medesimo giudice-persona fisica che ha pronunciato la sentenza impugnata. (In motivazione, la Corte ha precisato che è essenziale, come emerge dalla giurisprudenza delle Sezioni unite e della Corte Edu, che le testimonianze decisive siano raccolte, ove possibile, dallo stesso giudice che decide, essendo necessario che i contenuti accusatori siano vagliati attraverso la valutazione anche dei contenuti non verbali della testimonianza).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.