Cass. civ. n. 2295 del 16 aprile 1981

Testo massima n. 1


A differenza del termine per la riassunzione del processo in caso di sospensione necessaria, che è espressamente definito perentorio dal legislatore (art. 297 c.p.c.), quello previsto per la riassunzione in caso di sospensione facoltativa o su accordo delle parti (art. 296 c.p.c.), per l'ipotesi di mancata prefissione dell'udienza di ripresa del processo, ha natura solo ordinatoria in consonanza alla assenza della diversa cogente disposizione legislativa (art. 152, secondo comma, c.p.c.) ed alla diversità di genesi e di computo. Correlativamente, per quest'ultima operazione, come delineata dall'art. 297, il termine di riassunzione nel caso di sospensione facoltativa (o su accordo delle parti) viene, per il determinante riferimento finalistico alla sua scadenza, a coincidere con lo stesso periodo della sospensione, con la conseguenza che solo in relazione a questo periodo debba valutarsi la tempestività o meno dell'istanza per la riassunzione del processo, restando l'eventuale inosservanza del previsto subtermine di dieci giorni — da computarsi a ritroso dalla scadenza del periodo di sospensione — sanzionabile come mera irregolarità soltanto sul piano del pregiudizio delle attività defensionali della controparte con le pertinenti disposizioni ordinatorie del processo del giudice.

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