Cass. civ. n. 25180 del 19 settembre 2024
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETA' - PER MANCATA OPPOSIZIONE O PER MANCATA ATTIVITA' DELL'OPPONENTE Decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo - Conseguenze - Formazione del giudicato - Ambito oggettivo - Estensione al titolo che ne costituisce il fondamento - Sussistenza - Ulteriore azione su medesimo titolo - Preclusione.
Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.