Cass. civ. n. 25184 del 19 settembre 2024

Testo massima n. 1


IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) Prestazioni sanitarie in regime di convenzione con il S.S.N. - Remunerazione - Fissazione retroattiva dei tetti regionali di spesa - Legittimità - Fondamento.


In tema di sanità pubblica, le determinazioni regionali che fissano in corso d'anno, con effetto retroattivo dal suo inizio, i tetti massimi di spesa per le prestazioni sanitarie già rese dalle strutture accreditate con il S.S.N. sono legittime, non potendosi prescindere dal dato finanziario di riferimento, che si definisce concretamente solo in corso d'anno, alla stregua di una tempistica obiettivamente complessa, e potendo la struttura privata fare affidamento sull'entità della spesa dell'anno precedente.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 7019 del 2020

Normativa correlata

Legge 27/12/1997 num. 449 art. 32 com. 8 CORTE COST.
Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quater CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quinquies CORTE COST. PENDENTE

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